Art. 7

LEGGE 6 luglio 2002, n. 137

In vigore dal 23 lug 2002
(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15. Nota all': - Il testo dell'art. 21, comma 15, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è il seguente: "15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonchè delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri".
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LEGGE 6 luglio 2002, n. 137 (Art. 7 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici.) — Testo vigente | Portale Normativo