Art. 8
LEGGE 6 luglio 2002, n. 137
In vigore dal 23 lug 2002
(Fondo di perequazione).
1. Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto dall' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, in conformità ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo è alimentato dagli emolumenti indicati dal citato , nonchè dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1 versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
3. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonchè l'intera somma versata al fondo a titolo di rimborso spese.
4. La residua consistenza del fondo è periodicamente ripartita fra i magistrati amministrativi, secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, eventualmente anche per finalità di carattere assistenziale e previdenziale.
5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati amministrativi.
Nota all':
- Il testo dell' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418 (Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), è il seguente:
" (Fondo di perequazione). - 1. Al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi, il Consiglio di presidenza promuove le iniziative occorrenti alla costituzione di un fondo di perequazione, ed eventualmente con finalità previdenziali, costituito da quote degli emolumenti percepiti per la partecipazione a collegi arbitrali".
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