Art. 12
Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
In vigore dal 23 lug 2002
1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-07-06;137#art-12