Art. 6

LEGGE 6 luglio 2002, n. 137

In vigore dal 29 lug 2004
Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonchè, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-07-06;137#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo