Art. 7
7 / 14Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico.
In vigore dal 23 lug 2002
(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica
istruzione di livello nazionale e periferico).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-07-06;137#art-7