Art. 53
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-53
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La disposizione stabilisce che i processi davanti al Tribunale seguono le regole generali del titolo III. Tali regole sono ulteriormente dettagliate e integrate dal regolamento di procedura del Tribunale stesso. Questo regolamento ha inoltre la facoltà di introdurre deroghe specifiche per gestire le peculiarità delle controversie in materia di proprietà intellettuale. Infine, viene espressamente consentito all'avvocato generale di depositare le proprie conclusioni motivate in forma scritta.
La norma definisce le fonti che regolano il funzionamento dei giudizi davanti al Tribunale, consentendo adattamenti specifici per le cause di proprietà intellettuale e per la presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale.
Si applica al Tribunale, ai giudici, agli avvocati generali e a tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti giudiziari dinanzi ad esso, in particolare nell'ambito della proprietà intellettuale.
Durante una causa relativa alla validità di un marchio o brevetto dinanzi al Tribunale, si applicano le norme speciali previste dal regolamento di procedura per la proprietà intellettuale. Nel corso del medesimo procedimento, l'avvocato generale provvede a trasmettere le proprie conclusioni motivate redatte per iscritto anziché oralmente.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.