ProtocolloTitolo IV

Art. 53

In vigore dal 15 giu 2002
La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III. La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. Il regolamento di procedura può derogare all', quarto comma e all' per tener conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale. In deroga all', quarto comma, l'avvocato generale può presentare per iscritto le sue conclusioni motivate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-53

In sintesi

La disposizione stabilisce che i processi davanti al Tribunale seguono le regole generali del titolo III. Tali regole sono ulteriormente dettagliate e integrate dal regolamento di procedura del Tribunale stesso. Questo regolamento ha inoltre la facoltà di introdurre deroghe specifiche per gestire le peculiarità delle controversie in materia di proprietà intellettuale. Infine, viene espressamente consentito all'avvocato generale di depositare le proprie conclusioni motivate in forma scritta.

Perché esiste questa norma

La norma definisce le fonti che regolano il funzionamento dei giudizi davanti al Tribunale, consentendo adattamenti specifici per le cause di proprietà intellettuale e per la presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale.

A chi si applica

Si applica al Tribunale, ai giudici, agli avvocati generali e a tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti giudiziari dinanzi ad esso, in particolare nell'ambito della proprietà intellettuale.

Esempio pratico

Durante una causa relativa alla validità di un marchio o brevetto dinanzi al Tribunale, si applicano le norme speciali previste dal regolamento di procedura per la proprietà intellettuale. Nel corso del medesimo procedimento, l'avvocato generale provvede a trasmettere le proprie conclusioni motivate redatte per iscritto anziché oralmente.

Domande frequenti

Da quali fonti è disciplinata la procedura davanti al Tribunale?La procedura è disciplinata dal titolo III ed è precisata e completata, ove necessario, dal regolamento di procedura del Tribunale.
In quale materia il regolamento di procedura può prevedere deroghe specifiche?Il regolamento di procedura può derogare ad alcune disposizioni per tenere conto delle specificità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale.
Come può presentare le sue conclusioni l'avvocato generale?In deroga alle regole ordinarie, l'avvocato generale può presentare le proprie conclusioni motivate in forma scritta.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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