ProtocolloTitolo III

Art. 40

In vigore dal 15 giu 2002
Gli Stati membri e le istituzioni delle Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte. Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni delle Comunità ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni delle Comunità dall'altra. Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo. Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.
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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-40

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Art. 40 Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001. — Testo vigente | Portale Normativo