Protocollo›Titolo III
Art. 39
In vigore dal 15 giu 2002
Il presidente della Corte può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo 242 del trattato CE e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 243 del trattato CE o dell'articolo 158 del trattato CEEA, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 256, quarto comma del trattato CE o all'articolo 164, terzo comma del trattato CEEA.
Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.
L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-39