Protocollo›Titolo IV
Art. 57
In vigore dal 15 giu 2002
Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.
Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi dell'articolo 242 o 243 o dell'articolo 256, quarto comma del trattato CE, oppure ai sensi dell'articolo 157 o 158 o dell'articolo 164, terzo comma del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.
La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all' sull'impugnazione proposta ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-57