Protocollo›Titolo IV
Art. 55
In vigore dal 15 giu 2002
Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni delle Comunità anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-55