Protocollo›Titolo IV
Art. 51
In vigore dal 15 giu 2002
In deroga alla norma di cui all'articolo 225, paragrafo 1 del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafo 1 del trattato CEEA, i ricorsi proposti dagli Stati membri, dalle istituzioni delle Comunità e dalla Banca centrale europea sonò di competenza della Corte.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-51