Art. 47
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-47
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La disposizione stabilisce che una serie determinata di articoli si applichi direttamente al Tribunale e ai suoi componenti. Il giuramento previsto deve essere effettuato davanti alla Corte. Inoltre, determinate decisioni sono adottate dalla Corte stessa, dopo aver consultato il Tribunale. Infine, specifiche norme si applicano, con i dovuti adattamenti, anche alla figura del cancelliere del Tribunale.
La norma serve a estendere e disciplinare l'applicazione di specifiche regole di funzionamento e status al Tribunale, ai suoi membri e al suo cancelliere, stabilendo al contempo il ruolo della Corte.
La norma si applica al Tribunale, ai membri del Tribunale, alla Corte e al cancelliere del Tribunale.
Un nuovo membro nominato al Tribunale deve prestare il proprio giuramento davanti alla Corte prima di assumere le sue funzioni. Qualora la Corte debba adottare specifiche decisioni relative a tale membro, provvede previa consultazione del Tribunale stesso.
È previsto l'obbligo di prestare giuramento dinanzi alla Corte e l'obbligo per la Corte di consultare il Tribunale prima di adottare determinate decisioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.