ProtocolloTitolo IV

Art. 47

In vigore dal 15 giu 2002
Gli articoli da 2 a 8, gli , l', primo, secondo, quarto e quinto comma, e l' si applicano al Tribunale e ai suoi membri. Il giuramento di cui all' è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale. L', quarto comma, e gli si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale.
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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-47

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