ProtocolloTitolo IV

Art. 47

In vigore dal 15 giu 2002
Gli articoli da 2 a 8, gli , l', primo, secondo, quarto e quinto comma, e l' si applicano al Tribunale e ai suoi membri. Il giuramento di cui all' è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale. L', quarto comma, e gli si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-47

In sintesi

La disposizione stabilisce che una serie determinata di articoli si applichi direttamente al Tribunale e ai suoi componenti. Il giuramento previsto deve essere effettuato davanti alla Corte. Inoltre, determinate decisioni sono adottate dalla Corte stessa, dopo aver consultato il Tribunale. Infine, specifiche norme si applicano, con i dovuti adattamenti, anche alla figura del cancelliere del Tribunale.

Perché esiste questa norma

La norma serve a estendere e disciplinare l'applicazione di specifiche regole di funzionamento e status al Tribunale, ai suoi membri e al suo cancelliere, stabilendo al contempo il ruolo della Corte.

A chi si applica

La norma si applica al Tribunale, ai membri del Tribunale, alla Corte e al cancelliere del Tribunale.

Esempio pratico

Un nuovo membro nominato al Tribunale deve prestare il proprio giuramento davanti alla Corte prima di assumere le sue funzioni. Qualora la Corte debba adottare specifiche decisioni relative a tale membro, provvede previa consultazione del Tribunale stesso.

Adempimenti e conseguenze

È previsto l'obbligo di prestare giuramento dinanzi alla Corte e l'obbligo per la Corte di consultare il Tribunale prima di adottare determinate decisioni.

Domande frequenti

Dinanzi a chi deve essere prestato il giuramento previsto dalla norma?Il giuramento richiamato dall'articolo deve essere prestato dinanzi alla Corte.
Quale ruolo svolge la Corte nell'adozione delle decisioni previste dagli articoli 3, 4 e 6?Tali decisioni sono adottate direttamente dalla Corte, previa consultazione del Tribunale.
Le disposizioni si applicano anche al cancelliere del Tribunale?Sì, l'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano anche al cancelliere del Tribunale, con i necessari adattamenti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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