Protocollo›Titolo IV
Art. 47
62 / 79In vigore dal 15 giu 2002
Gli articoli da 2 a 8, gli , l', primo, secondo, quarto e quinto comma, e l' si applicano al Tribunale e ai suoi membri. Il giuramento di cui all' è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale.
L', quarto comma, e gli si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-47