Protocollo›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 15 giu 2002
La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari.
Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici.
Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti nove giudici.
Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti undici giudici.
In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-17