ProtocolloTitolo IV

Art. 58

In vigore dal 15 giu 2002
L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.
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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-58

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Art. 58 Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001. — Testo vigente | Portale Normativo