Art. 58
ProtocolloTitolo IV

Art. 58

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In vigore dal 15 giu 2002
L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.
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