Art. 9
LEGGE 1 marzo 2002, n. 39
In vigore dal 10 apr 2002
Modifica all' del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque minerali naturali).
1. All', comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;".
Note all':
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39 reca "Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali.
- Si riporta il testo dell', comma 1, come modificato dalla presente legge:
" (Etichette). - 1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) "acqua minerale naturale integrata, se del caso, con le seguenti menzioni:
1) "totalmente degassata , se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;
2) "parzialmente degassata , se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata;
3) "rinforzata col gas della sorgente , se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;
4) "aggiunta di anidride carbonica , se all'acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;
5) "naturalmente gassata o "effervescente naturale , se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonchè delle tolleranze tecniche abituali;
b) la denominazione dell'acqua minerale naturale ed il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;
c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;
d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;
e) il contenuto nominale;
f) il titolare del provvedimento di cui all';
g) il termine minimo di conservazione;
h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all', comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all', comma 1, lettere c) e d)".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-03-01;39#art-9