Art. 5

LEGGE 1 marzo 2002, n. 39

In vigore dal 10 apr 2002
Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). 1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell', entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa. 2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito,mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare. 3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.
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LEGGE 1 marzo 2002, n. 39 (Art. 5 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo