Capo II

Art. 7

Modifica all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di prodotti cosmetici.

In vigore dal 10 apr 2002
1. All' della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma". Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento".
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urn:nir:stato:legge:2002-03-01;39#art-7

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