Capo II
Art. 7
Modifica all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di prodotti cosmetici.
In vigore dal 10 apr 2002
1. All' della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma".
Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-03-01;39#art-7