Capo II

Art. 10

Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in materia di tutela dell'acquirente di diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

In vigore dal 10 apr 2002
1. Al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l' è sostituito dal seguente: ". (Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera). - 1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea"; b) all', il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli , comma 1, lettere a), b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i), 3, comma 3, 4 e 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro".
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