Art. 14
LEGGE 1 marzo 2002, n. 39
In vigore dal 10 apr 2002
Modifica all' del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di traffico illecito di rifiuti).
1. All' del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell', comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, è punito con la pena dell'ammenda da 1.549 euro a 25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".
Note all':
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 reca: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell', come modificato dalla presente legge:
" (Traffico illecito di rifiuti). - 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti, costituente traffico illecito, ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell', comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, è punito con la pena dell'ammenda da 1. 549 euro a 25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".
- Il regolamento del Consiglio (CEE) del 1 febbraio 1993 n. 259 reca: "relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonchè in entrata e in uscita dal suo territorio" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 6 febbraio 1993, n. L 30.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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