Art. 16
LEGGE 1 marzo 2002, n. 39
In vigore dal 10 apr 2002
Modifica all' della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).
1. All' della legge 9 febbraio 1982, n. 31, le parole: "otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".
Note all':
- Si riporta il testo dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (Libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati cittadini degli stati membri delle comunità europee), come modificato dalla presente legge:
" (Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). - Gli avvocati indicati all' sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all', secondo comma, del regio decreto - legge 27 novembre 1993, n. 1578 convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all' del predetto regio decreto - legge n. 1578, purchè dimostrino di aver esercitato la professione per almeno dodici anni, ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorità giurisdizionali corrispondenti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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