Art. 8
LEGGE 1 marzo 2002, n. 39
In vigore dal 10 apr 2002
Modifica all' del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente).
1. All' del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino al 31 marzo 2002".
Note all':
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 1999, n. 231 reca "Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE". Si riporta il testo dell', come modificato dalla presente legge:
" (Esaurimento scorte). - 1. I prodotti non conformi alle disposizioni del presente decreto, etichettati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono esser commercializzate fino al 31 marzo 2002"
- La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali è pubblicata nella G.U.C.E. 23 novembre 1996, n. L 299.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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