Capo II
Art. 8
Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente.
In vigore dal 10 apr 2002
1. All' del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino al 31 marzo 2002".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-03-01;39#art-8