Allegato I

Art. 30

Mobilità geografica e professionale dei dipendenti

In vigore dal 12 dic 2000
Mobilità geografica e professionale dei dipendenti 1) Il lavoratore dipendente detentore di una carta di soggiorno di durata inferiore ad un anno ha diritto, nei 12 mesi successivi all'inizio dell'impiego, alla mobilità professionale e geografica. È possibile passare da un'attività dipendente ad un'attività indipendente, fatte salve le disposizioni dell' del presente Accordo. 2) Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri dipendenti danno diritto alla mobilità professionale e geografica all'interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-30

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