Allegato I

Art. 33

Diritto al ritorno dei lavoratori autonomi

In vigore dal 12 dic 2000
Diritto al ritorno dei lavoratori autonomi 1) Il lavoratore autonomo che è stato detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni, e ha lasciato il paese ospitante, riceverà automaticamente una carta speciale entro sei anni dalla sua partenza purchè abbia già lavorato nel paese ospitante ininterrottamente per tre anni e dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un'attività economica. 2) Il lavoratore frontaliero autonomo riceverà automaticamente una nuova carta speciale entro sei anni dalla fine dell'attività precedente della durata ininterrotta di quattro anni e purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un'attività economica. 3) I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un'attività economica.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-33

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