Allegato II
Art. 2
In vigore dal 12 dic 2000
Ai fini dell'applicazione del presente allegato le parti contraenti prendono in considerazione gli atti comunitari cui è fatto riferimento, adattati dalla sezione B del presente allegato.
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari cui è fatto riferimento nella sezione C del presente allegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-2-2