Art. 2
Allegato II

Art. 2

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In vigore dal 12 dic 2000
Ai fini dell'applicazione del presente allegato le parti contraenti prendono in considerazione gli atti comunitari cui è fatto riferimento, adattati dalla sezione B del presente allegato. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari cui è fatto riferimento nella sezione C del presente allegato.
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