Allegato II

Art. 1

In vigore dal 12 dic 2000
ALLEGATO II Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento o della firma dell'Accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato o regole ad essi equivalenti. I termini "Stato membro" o "Stati membri" che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-1-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo