Accordo

Art. 1

Obiettivo

In vigore dal 12 dic 2000
ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE La Comunità europea, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese l'Irlanda la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, in appresso denominante "parti contraenti", convinti che la libertà delle persone di circolare sul territorio dell'altra parte costituisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni, decisi ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea, hanno deciso di concludere il seguente Accordo: Obiettivo Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di: a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti; b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata; c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante; d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-a-1

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