Accordo
Art. 3
Diritto di ingresso
In vigore dal 12 dic 2000
Diritto di ingresso
Ai cittadini di una parte contraente è garantito il diritto di ingresso nel territorio dell'altra parte contraente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-a-3