Accordo

Art. 7

Altri diritti

In vigore dal 12 dic 2000
Altri diritti Conformemente all'allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone: a) il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso a un'attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro; b) il diritto a una mobilità professionale e geografica, che consenta ai cittadini delle parti contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato ospitante e di esercitare la professione scelta; c) il diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica; d) il diritto di soggiorno dei membri della famiglia qualunque sia la loro nazionalità; e) il diritto dei membri della famiglia di esercitare un'attività economica, qualunque sia la loro nazionalità; f) il diritto di acquistare immobili nella misura in cui ciò sia collegato all'esercizio dei diritti conferiti dal presente Accordo; g) durante il periodo transitorio, il diritto, al termine di un'attività economica o di un soggiorno sul territorio di una parte contraente, di ritornarvi per esercitare un'attività economica, nonché il diritto alla trasformazione di un titolo temporaneo di soggiorno in titolo permanente.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-a-7

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