Accordo

Art. 2

Non discriminazione

In vigore dal 12 dic 2000
Non discriminazione In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-a-2

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