Accordo

Art. 6

Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un'attività economica

In vigore dal 12 dic 2000
Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un'attività economica Alle persone che non svolgono un'attività economica è garantito il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell'allegato I relative alle persone che non svolgono attività.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-a-6

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