Accordo
Art. 6
Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un'attività economica
In vigore dal 12 dic 2000
Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un'attività economica
Alle persone che non svolgono un'attività economica è garantito il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell'allegato I relative alle persone che non svolgono attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-a-6