Allegato I
Art. 28
Lavoratori dipendenti frontalieri
In vigore dal 12 dic 2000
Lavoratori dipendenti frontalieri
1) Il lavoratore frontaliero dipendente è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un'attività retribuita nelle zone frontaliere dell'altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera.
2) La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l'ha rilasciata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-28