Allegato I
Art. 27
Disciplina: del soggiorno dei lavoratori dipendenti
In vigore dal 12 dic 2000
Disciplina: del soggiorno dei lavoratori dipendenti
1) La carta di soggiorno di un lavoratore dipendente detentore di un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno viene rinnovato fino a 12 mesi al massimo purchè il lavoratore dipendente dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un'attività economica. Una nuova carta di soggiorno viene rilasciata purchè il lavoratore dipendente dimostri di poter esercitare un'attività economica e che i limiti quantitativi previsti all' del presente accordo non siano raggiunti. Conformemente all' del presente allegato, non vi è alcun obbligo di lasciare il paese tra un contratto di lavoro e l'altro.
2) Durante il periodo di cui all', paragrafo 2 del presente Accordo, una parte contraente può esigere, per rilasciare una carta di soggiorno iniziale, un contratto scritto o una proposta di contratto.
3) a) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro temporaneo sul territorio dello Stato ospitante per almeno 30 mesi hanno automaticamente il diritto di accettare un impiego di durata illimitata, senza che possa essere contestato loro l'eventuale esaurimento del numero garantito delle carte di soggiorno.
b) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro stagionale sul territorio dello Stato ospitante della durata complessiva di almeno 50 mesi negli ultimi 15 anni, e che non soddisfino le condizioni necessarie per avere diritto a una carta di soggiorno in base alle disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, hanno automaticamente il diritto di accettare un posto di lavoro di durata illimitata.
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Essi non sono soggetti nè alla precedenza data ai lavoratori cittadini nazionali, nè al controllo del rispetto delle condizioni di lavoro e di retribuzione nel settore e nel posto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-27