Allegato I
Art. 26
Generalità
In vigore dal 12 dic 2000
Generalità
1) Quando sono applicate le restrizioni previste all' del presente Accordo, le disposizioni contenute nel presente capitolo completano e sostituiscono, rispettivamente, le altre disposizioni del presente allegato.
2) Quando sono applicate le restrizioni previste all' del presente Accordo, l'esercizio di un'attività economica è soggetto al rilascio di un permesso di soggiorno e/o di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-26