Allegato I
Art. 21
In vigore dal 12 dic 2000
1) La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all', lettera a) del presente Allegato - che si tratti di una prestazione ininterrotta o di prestazioni successive -, non può superare 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
2) Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano nè l'adempimento degli obblighi legali del prestatore di servizi nei confronti dell'obbligo di garanzia verso il destinatario di servizi nè casi di forza maggiore.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-21