Allegato I

Art. 20

In vigore dal 12 dic 2000
1) Alle persone di cui all', lettera b), del presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio, non occorre un documento di soggiorno per soggiorni di durata inferiore o uguale a 90 giorni. Il soggiorno è coperto dai documenti di cui all', in forza dei quali dette persone sono entrate nel territorio. 2) Le persone di cui all', lettera b), dei presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio di durata superiore a 90 giorni, o che siano state autorizzate a prestare un servizio, ricevono, per comprovare tale diritto, un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione. 3) Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio della Svizzera o dello Stato membro della Comunità europea interessato. 4) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono richiedere alle persone di cui all', lettera b), del presente Allegato soltanto: a) il documento in forza del quale sono entrate nel loro territorio; b) la prova che esse effettuano o desiderano effettuare una prestazione di servizi.
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