Allegato I
Art. 15
Parità di trattamento
In vigore dal 12 dic 2000
Parità di trattamento
1) Il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l'accesso a Un'attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali
2) Le disposizioni dell' del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, ai lavoratori autonomi di cui al presente capo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-15