Allegato I
Art. 13
Lavoratori autonomi frontalieri
In vigore dal 12 dic 2000
Lavoratori autonomi frontalieri
1) Il lavoratore autonomo frontaliero è un cittadino di una parte contraente che risiede sul territorio di una parte contraente ed esercita un'attività indipendente sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
2) I frontalieri autonomi non hanno bisogno di una carta di soggiorno.
Tuttavia, l'autorità competente dello Stato interessato può concedere al lavoratore autonomo frontaliero una carta speciale della durata di almeno cinque anni purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare o di voler esercitare un'attività indipendente. Esso viene rinnovato per almeno cinque anni, purchè il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un'attività economica indipendente.
3) La carta speciale è valida in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-13