Allegato I
Art. 10
Impiego presso la pubblica amministrazione
In vigore dal 12 dic 2000
Impiego presso la pubblica amministrazione
Al cittadino di una parte contraente che esercita un'attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all'esercizio della pubblica podestà e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-10