Art. 10 · Impiego presso la pubblica amministrazione
Allegato I

Art. 10

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Impiego presso la pubblica amministrazione

In vigore dal 12 dic 2000
Impiego presso la pubblica amministrazione Al cittadino di una parte contraente che esercita un'attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all'esercizio della pubblica podestà e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.
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