Allegato I

Art. 12

Disciplina del soggiorno

In vigore dal 12 dic 2000
Disciplina del soggiorno 1) Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un'altra parte contraente per esercitarvi un'attività indipendente (in appresso denominato autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine. 2) La carta di soggiorno è automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni purchè il lavoratore autonomo dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare un'attività economica indipendente. 3) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore autonomo soltanto la presentazione: a) del documento in forza del quale è entrato nel territorio; b) della prova di cui ai paragrafi 1 e 2. 4) La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata. 5) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno. 6) La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata alle persone di cui al paragrafo 1 per il solo fatto di non esercitare più un'attività a causa di una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o infortunio.
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