Art. 7
Lavoratori dipendenti frontalieri
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-7
Lavoratori dipendenti frontalieri
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L'articolo stabilisce che il lavoratore dipendente frontaliero risiede nel territorio di una parte contraente e lavora in quello dell'altra, rientrando al proprio domicilio ogni giorno o almeno una volta a settimana. Questi lavoratori non hanno bisogno di una carta di soggiorno per risiedere o lavorare. Tuttavia, l'autorità competente dello Stato d'impiego può rilasciare loro una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell'impiego se compresa tra tre mesi e un anno. La carta speciale ha validità su tutto il territorio dello Stato che l'ha emessa e può essere rinnovata per almeno cinque anni se si dimostra di continuare a svolgere un'attività economica.
La norma definisce la figura del lavoratore dipendente frontaliero tra le parti contraenti e ne disciplina la circolazione e il soggiorno nello Stato di impiego senza la necessità di una normale carta di soggiorno.
Ai cittadini di una parte contraente che risiedono in una parte contraente e svolgono un'attività retribuita dipendente nel territorio dell'altra parte contraente, tornando periodicamente al proprio domicilio.
Un cittadino che risiede nel territorio di uno Stato contraente e lavora come dipendente presso un'azienda situata nello Stato dell'altra parte contraente, tornando a casa ogni sera. Lo Stato dove lavora non gli richiede una normale carta di soggiorno, ma può rilasciargli una carta speciale valida per cinque anni ed estesa a tutto il territorio nazionale.
Per ottenere il rinnovo della carta speciale per almeno cinque anni, il lavoratore deve dimostrare di esercitare un'attività economica.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.