Art. 7 · Lavoratori dipendenti frontalieri
Allegato I

Art. 7

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Lavoratori dipendenti frontalieri

In vigore dal 12 dic 2000
Lavoratori dipendenti frontalieri 1) Il lavoratore dipendente frontaliero è un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana. 2) I lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l'autorità competente dello Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purchè il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un'attività economica. 3) La carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.
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