Accordo
Art. 21
Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione
In vigore dal 12 dic 2000
Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione
1) Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente Accordo non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.
2) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di operare distinzioni nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
3) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l'imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall'altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-a-21