Allegato I

Art. 1

Ingresso e uscita

In vigore dal 12 dic 2000
Allegato I Libera circolazione delle persone Ingresso e uscita 1) Le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente, i membri della loro famiglia ai sensi dell' del presente allegato, nonché i lavoratori distaccati ai sensi dell' del presente allegato dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. Non può essere imposto alcun visto d'ingressi nè obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia e i lavoratori distaccati ai sensi dell' del presente allegato, che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. La parte contraente interessata concede a tali persone ogni agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari. 2) Le parti contraenti riconoscono ai cittadini delle parti contraenti, ai membri della loro famiglia ai sensi dell' dei presente allegato, nonché ai lavoratori distaccati ai sensi dell' del presente allegato, il diritto di lasciare il loro territorio dietro semplice presentazione di una carta d'identità e di un passaporto validi. Le parti contraenti non possono imporre ai cittadini dell'altra parte contraente alcun visto d'uscita nè obbligo equivalente. Le parti contraenti rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, in conformità della propria legislazione, una carta d'identità o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza. Il passaporto deve essere valido almeno per tutte le parti contraenti e per i paesi di transito diretto fra dette parti. Se il passaporto è l'unico documento valido per uscire dal paese, la sua validità non deve essere inferiore a cinque anni.
Storico versioni

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