Accordo

Art. 22

Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione

In vigore dal 12 dic 2000
Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione 1) Fatte salve le disposizioni degli , il presente Accordo non incide sugli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall'altro, quale ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi saranno compatibili con il presente Accordo. 2) In caso di incompatibilità tra tali accordi e il presente Accordo, prevale quest'ultimo.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-a-22

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