Accordo
Art. 25
Entrata in vigore e durata
In vigore dal 12 dic 2000
Entrata in vigore e durata
1) Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica a di approvatone dei sette accordi seguenti:
Accordo sulla libera circolazione delle persone
Accordo sul trasporto aereo
Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia Accordo sul commercio di prodotti agricoli
Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità
Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici
Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.
2) Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichino il contrario all'altra parte contraente prima che scada il periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3) La Comunità europea e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la decisione all'altra parte contraente.
In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
4) I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3, Fatto a Lussemburgo, addì, ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca ciascun testo facente ugualmente fede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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