Art. 25 · Entrata in vigore e durata
Accordo

Art. 25

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Entrata in vigore e durata

In vigore dal 12 dic 2000
Entrata in vigore e durata 1) Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica a di approvatone dei sette accordi seguenti: Accordo sulla libera circolazione delle persone Accordo sul trasporto aereo Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia Accordo sul commercio di prodotti agricoli Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica. 2) Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichino il contrario all'altra parte contraente prima che scada il periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4. 3) La Comunità europea e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la decisione all'altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4. 4) I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3, Fatto a Lussemburgo, addì, ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca ciascun testo facente ugualmente fede.
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